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Sez. 1, Sentenza n. 13626 del 18/12/1991 (Rv. 475095 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni | Concordato con cessione dei beni ai creditori - Ricorso per cassazione avverso pronuncia sfavorevole per la riscossione di credito compresi nel patrimonio ceduto - Legittimazione - Del liquidatore - Sussistenza - Dell'imprenditore ammesso al concordato - Esclusione - Anteriore completa esecuzione del concordato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475095-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni

In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori (art. 160, secondo comma, n. 2 legge fall.) - al quale sono applicabili, "mutatis mutandis", le disposizioni relative alla cessione dei beni ai creditori, di cui agli artt. 1977 e segg. cod. civ., compresa quella contenuta nell'art. 1979 - l'esercizio di tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni stessi spetta al liquidatore (nominato ai sensi dell'art. 182 legge fall.). È, pertanto, quest'ultimo, e non anche l'imprenditore ammesso al concordato, il soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione contro una pronuncia sfavorevole, emessa a conclusione di un giudizio di merito per la riscossione di crediti compresi nel patrimonio ceduto, ancorché prima della proposizione del ricorso il concordato abbia avuto completa esecuzione, atteso che la chiusura del procedimento concorsuale - tranne il caso che si sia verificato il totale pagamento dei crediti e che nel concordato sia stata prevista la restituzione al cedente dell'eventuale supero - segna, per il debitore ammesso al concordato con cessione dei beni, la definitiva perdita di tutti i diritti sui beni ceduti e, conseguentemente, comporta la sua carenza di legittimazione ad agire in giudizio per la tutela di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Cod. Civ. art. 1979, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)