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Sez. 1, Sentenza n. 2636 del 26/11/1984 Cc. (dep. 07/02/1985) Rv. 167740 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'IMPUTAZIONE CONTESTATA - NECESSITÀ - VALUTAZIONE INCIDENTALE CHE ESCLUDE UN'AGGRAVANTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167740-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'IMPUTAZIONE CONTESTATA - NECESSITÀ - VALUTAZIONE INCIDENTALE CHE ESCLUDE UN'AGGRAVANTE - INAMMISSIBILITÀ.*

In Sede di impugnazione contro il provvedimento di rigetto della istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini o di libertà provvisoria, non sono deducibili motivi che investano il fondamento dell'accusa, la Mancanza o insufficienza degli indizi e la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi, essenziali ed accidentali, dei reati ascritti. Invero, la decisione sulla libertà personale va assunta in base all'imputazione contestata, che non può essere modificata ai soli fini della decisione, rimanendo immutata a tutti gli altri effetti. In particolare, non è ammissibile una valutazione incidentale che escluda una aggravante regolarmente contestata, ai fini della pronuncia sulla libertà personale. (V mass n 154265; (V mass n 153512; (V mass n 138233).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)