Sez. 1, Sentenza n. 1100 del 21/05/1982 Cc. (dep. 17/06/1982) Rv. 154265 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - SOPRAVVENUTA MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - NOZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - SOPRAVVENUTA MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - NOZIONE.*
Non è legittima la scarcerazione dell'imputato per sopravvenuta Mancanza nel corso dell'istruzione dei sufficienti indizi di colpevolezza che legittimarono l'emissione nei suoi confronti dello ordine o mandato di cattura quando gli indizi stessi, cioè gli inizi di prova posti a base del titolo della carcerazione preventiva, si siano tradotti, anche parzialmente, in vere e proprie prove. In tal caso, al fine del mantenimento dello stato di custodia preventiva, non è necessario, né possibile accertare in via incidentale la sufficienza delle prove risultanti a carico dello imputato medesimo. (nella specie è stata annullata un'ordinanza della Sezione istruttoria con la quale era stata ordinata la scarcerazione dello imputato, ai sensi dell'articolo 269 cod. proc. pen., in considerazione del fatto che "la compiuta istruttoria non aveva posto in evidenza fatti nuovi a carico dell'imputato rispetto agli indizi messi in evidenza nell'ordine di cattura emesso nei suoi confronti". (V mass n 119829; (V mass n 136241).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)