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Sez. L, Sentenza n. 2404 del 26/03/1990 (Rv. 466137 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INDENNITÀ DI LAVORO INTENSO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466137-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INDENNITÀ DI LAVORO INTENSO - INCLUSIONE.*

L'indennità di lavoro intenso, cui il dipendente di un'azienda di pubblico trasporto abbia diritto, in virtù di precedente giudicato, per la sua appartenenza alla categoria impiegatizia, rientra nella retribuzione pensionabile ai sensi dell'art. 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), facendo essa parte - come emolumento attribuito ad un'intera categoria - della retribuzione tabellare di cui all'art. 5, primo comma, lett. A), della stessa legge. (V 8127/87, mass n 455780).*

Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)