Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23834 del 29/10/2020 (Rv. 659359 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | “Prospective overruling" – Pronuncia delle Sezioni Unite risolutiva di contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione di una regola processuale - Imprevedibilità dell'"overruling" - Configurabilità - Esclusione – Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
La pronuncia delle Sezioni Unite che componga il contrasto sull'interpretazione di una norma processuale non configura un'ipotesi di "overruling" avente il carattere di imprevedibilità e, di conseguenza, non costituisce presupposto per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella preclusione o nella decadenza. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata che, in relazione ad una difesa di merito espressamente rigettata in primo grado, aveva ritenuto ammissibile la sua riproposizione in appello, ad opera della parte rimasta vittoriosa in prime cure, mediante un atto di gravame incidentale tardivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)