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Sez. 1, Sentenza n. 1268 del 07/09/1970 (Rv. 346943 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - INDEROGABILITA - CONNESSIONE - IRRILEVANZA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE FINO ALLA DECISIONE SULLE QUESTIONI CONNESSE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346943-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - INDEROGABILITA - CONNESSIONE - IRRILEVANZA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE FINO ALLA DECISIONE SULLE QUESTIONI CONNESSE - AMMISSIBILITA.*

La Competenza a decidere l'opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo spetta, in via funzionale ed inderogabile allo stesso giudice che ha emesso tale provvedimento. Questa Competenza resta, pertanto, ferma anche nei casi di connessione qualificata dall'insorgenza di una causa pregiudiziale, da una eccezione di compensazione o da una domanda riconvenzionale. In questi casi, ove la causa connessa cosi insorta appartenga alla Competenza di un giudice superiore, le due cause restano separate, salvo la potesta del giudice competente per l'opposizione di sospendere il giudizio sino a che il giudice superiore non abbia deciso le questioni connesse. (Conf 1665-68, mass n 333463).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)