Sez. 2, Sentenza n. 2480 del 10/03/1987 (Rv. 451631 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ULTERIORE RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA IN APPELLO - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ULTERIORE RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA IN APPELLO - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
In Sede di legittimità non può essere proposta richiesta di ulteriore rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in appello, in quanto la svalutazione monetaria incide sino alla data della liquidazione del danno e la relativa maggiorazione attiene ad un potere discrezionale del giudice del merito il cui Esercizio comporta una indagine di fatto istituzionalmente preclusa alla Corte di Cassazione. (Conf 6506/82, mass n 424130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)