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Sez. 2, Sentenza n. 2480 del 10/03/1987 (Rv. 451631 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ULTERIORE RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA IN APPELLO - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451631-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ULTERIORE RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA IN APPELLO - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In Sede di legittimità non può essere proposta richiesta di ulteriore rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in appello, in quanto la svalutazione monetaria incide sino alla data della liquidazione del danno e la relativa maggiorazione attiene ad un potere discrezionale del giudice del merito il cui Esercizio comporta una indagine di fatto istituzionalmente preclusa alla Corte di Cassazione. (Conf 6506/82, mass n 424130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)