Sez. 3, Sentenza n. 6506 del 29/11/1982 (Rv. 424130 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI ULTERIORE RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA IN APPELLO - PROPOSIZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI ULTERIORE RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA IN APPELLO - PROPOSIZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Non può essere proposta in Sede di legittimità la richiesta di ulteriore rivalutazione monetaria della somma liquidata a titolo risarcitorio in appello, in quanto la svalutazione monetaria incide sino alla data della liquidazione del danno e la relativa maggiorazione attiene ad un potere discrezionale del giudice del merito, il cui Esercizio comporta un'indagine di fatto istituzionalmente preclusa alla Corte di Cassazione. (V 6514/80, mass n 410298; (V 5905/80, mass n 409699).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)