diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 25221 del 24/08/2023 (Rv. 668747 - 01)

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE | Mandato conferito nell'interesse del terzo - Contratto in favore di terzo - Configurabilità - Esclusione - Diritto del terzo all'esecuzione del mandato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668747-01

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE

Il mandato conferito anche nell'interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e, pertanto, non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretenderne l'esecuzione dal mandatario, producendo unicamente l'effetto dell'irrevocabilità ex art. 1723, comma 2, c.c.; in mancanza di specifica clausola contrattuale, dunque, il mandatario all'incasso non assume alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante. (Nella specie, con riguardo alla revoca asseritamente ingiustificata, da parte di un correntista, dell'ordine di bonifico in favore di un terzo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che a quest'ultimo spettasse qualsivoglia azione – contrattuale o extracontrattuale – nei confronti dell'istituto di credito mandatario, competendogli unicamente la tutela contro l'inadempimento del mandante, afferente al rapporto negoziale intercorso con quest'ultimo).

Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)