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Sez. 2, Sentenza n. 2872 del 20/07/1976 (Rv. 381617 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - CONSEGUENZE - SURROGAZIONE DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - REGRESSO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381617-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - CONSEGUENZE - SURROGAZIONE DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - REGRESSO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE - INSUSSISTENZA.*

Colui che ha adempiuto spontaneamente un Obbligo altrui non si surroga al creditore ne puo agire in regresso contro il debitore, poiche surrogazione e regresso presuppongono l'esecuzione di una prestazione da parte di chi vi sia tenuto con altri o per altri. (V 2227/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)