Sez. 2, Sentenza n. 2872 del 20/07/1976 (Rv. 381617 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - CONSEGUENZE - SURROGAZIONE DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - REGRESSO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE - INSUSSISTENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - CONSEGUENZE - SURROGAZIONE DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - REGRESSO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE - INSUSSISTENZA.*
Colui che ha adempiuto spontaneamente un Obbligo altrui non si surroga al creditore ne puo agire in regresso contro il debitore, poiche surrogazione e regresso presuppongono l'esecuzione di una prestazione da parte di chi vi sia tenuto con altri o per altri. (V 2227/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)