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Sez. 3, Sentenza n. 23292 del 08/11/2007 (Rv. 600548 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO | Conseguenze - Azione del terzo nei confronti del debitore - Esclusione - Rapporto causale tra terzo e debitore - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600548-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO

L'art. 1180 cod. civ. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo effetto solutorio dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce all'adempiente un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore allo scopo di ripetere la somma versata, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra questi esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia dimostrata l'esistenza di qualsiasi altra causa a sostegno dell'azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l'avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)