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Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 24/07/1976 (Rv. 381730 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM O AD PROBATIONEM - NECESSITA - RISULTANZA DA PRESUNZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381730-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM O AD PROBATIONEM - NECESSITA - RISULTANZA DA PRESUNZIONI - ESCLUSIONE.*

La delibera dell'assemblea condominiale innovativa dell'uso di cose comuni (nella specie trattavasi di modifica del sistema di illuminazione della scala) non puo risultare da presunzioni, ma deve risultare da un documento scritto ad substantiam se incida su diritti immobiliari (rinuncia, ratifica di negozio avente ad oggetto un diritto immobiliare, procura per lo stesso negozio, et similia) ovvero, negli altri casi, da un documento scritto ad probationem, quale il processo verbale di cui all'ultimo comma dell'art 1136 cod civ. (V 1727/66, mass n 323366).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)