Sez. 2, Sentenza n. 1727 del 04/07/1966 (Rv. 323366 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - NECESSITA E FORMA DEL CONSENSO - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - CONSENSO RISULTANTE DA DOCUMENTI AVENTI MERA FINALITA AMMINISTRATIVA - INSUFFICIENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - NECESSITA E FORMA DEL CONSENSO - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - CONSENSO RISULTANTE DA DOCUMENTI AVENTI MERA FINALITA AMMINISTRATIVA - INSUFFICIENZA.*
Il consenso dei condomini alla esecuzione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espresso con atto scritto ad substantiam. Tale indefettibile requisito di Forma non puo considerarsi soddisfatto allorche il consenso dei condomini risulti esclusivamente da documenti aventi mera finalita amministrativa - come nel caso di sottoscrizione della domanda rivolta al comune per ottenere l'autorizzazione necessaria alla realizzazione dei lavori nei quali l'innovazione si estrinseca e dell'allegato progetto -, cio perche, quando sia richiesto l'atto scritto ad substantiam, non e sufficiente che la volonta dei contraenti risulti da uno scritto qualsiasi, ma e necessario che questo sia stato posto in essere al fine specifico di manifestare per iscritto quella volonta, la cui prova e data dal documento contenente la esplicita manifestazione di essa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)