Sez. L, Sentenza n. 1050 del 03/02/1988 (Rv. 457339 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - ART. 1 LEGGE 27 MARZO 1980 N. 112 - RAPPORTI DI IMPIEGO CESSATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE - NATURA PUBBLICISTICA - CONSEGUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - ART. 1 LEGGE 27 MARZO 1980 N. 112 - RAPPORTI DI IMPIEGO CESSATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE - NATURA PUBBLICISTICA - CONSEGUENZA.*
L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, secondo il quale gli istituti di patronato di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa e quindi effetti non retroattivi, con la conseguenza che non incide sulla loro pregressa natura di enti pubblici non economici. Pertanto conservano natura pubblicistica non soltanto i rapporti di impiego venuti a cessare prima dell'entrata in vigore della legge citata, ma anche i rapporti protrattisi oltre tale data limitatamente al periodo anteriore alla legge medesima. Quindi, il giudice ordinario, competente a conoscere del rapporto di lavoro divenuto di natura privatistica, può effettuare, sia pur incidenter tantum, verifiche in ordine alle frazioni di rapporto anteriori alla detta legge e quindi accertare il carattere di stabilità dello stesso - ai fini della decorrenza, o meno, del termine di prescrizione dei crediti del lavoratore - in ragione della sua pregressa natura di pubblico impiego. (V 2177/83, mass n 427034; (V 2167/83, mass n 427028; (V 5521/81, mass n 416224).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)