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Sez. L, Sentenza n. 15810 del 14/12/2001 (Rv. 551132 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Procedure di selezione dei dipendenti per l'accesso alla qualifica superiore - Danno per perdita di "chance" - Determinazione - Applicazione del criterio equitativo con individuazione del relativo canone applicativo nella valutazione della probabilità di promozione del danneggiato - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie relativa ad una procedura di selezione dei dipendenti ferroviari per l'accesso alla dirigenza.
Stato
decisa il 2001-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551132-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI

Ai fini della determinazione del danno risarcibile per perdita di "chance", riscontrato in riferimento ad una procedura di selezione dei dipendenti per l'accesso alla qualifica superiore, è possibile fare ricorso al criterio equitativo individuandone il canone applicativo nella valutazione della probabilità di promozione che aveva il danneggiato desunta dal rapporto tra i dipendenti promossi e i dipendenti astrattamente idonei alla promozione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in riferimento ad una procedura di selezione di dipendenti ferroviari per l'accesso alla dirigenza, pur avendo fatto correttamente ricorso al criterio equitativo nei suindicati termini era giunta tuttavia ad una quantificazione del danno considerata erronea in quanto, ai fini del calcolo della percentuale di probabilità di promozione, aveva rapportato il numero dei dipendenti che avevano ottenuto la nomina a dirigente non a tutti i dipendenti astrattamente idonei ad ottenere tale nomina, ma esclusivamente ai dipendenti la cui idoneità era stata accertata con uno specifico corso di formazione, non considerando così gli ispettori che per la loro iniziale qualifica più elevata erano idonei di per sè all'accesso alla dirigenza senza necessità della verifica per il tramite del corso di formazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)