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Sez. L, Sentenza n. 13241 del 06/06/2006 (Rv. 589713 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Domanda di risarcimento del danno, da parte del lavoratore, per perdita di "chance" riconducibile ad illegittima mancata promozione alla qualifica superiore - Riconoscimento della sussistenza di detto danno - Forma di liquidazione - Criterio equitativo - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589713-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI

Ai fini della determinazione del danno risarcibile per perdita di "chance", riscontrato in riferimento ad una procedura di selezione dei dipendenti per l'accesso alla qualifica superiore, è legittimo il ricorso al criterio equitativo (ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.) individuandone il canone applicativo nella valutazione della probabilità di promozione che aveva il danneggiato desunta dal rapporto tra i dipendenti promossi e i dipendenti astrattamente idonei a conseguire la promozione. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso incidentale, ha ritenuto la legittimità della valutazione discrezionale ex art. 1226 cod. civ. operata nell'impugnata sentenza con riferimento alla liquidazione del suddetto danno, affermando l'insindacabilità dell'operato del giudice del merito in relazione all'assunta mancata considerazione del danno derivante dal possibile arricchimento di professionalità non goduto, in difetto di concrete indicazioni della parte interessata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)