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Sez. 1, Sentenza n. 7309 del 02/06/2000 (Rv. 537154 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Crediti per retribuzione di prestazioni professionali e d'opera intellettuale - Fallimento del debitore - Crediti inerenti all'ultimo biennio dell'attività professionale - Sussistenza del privilegio.
Stato
decisa il 2000-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537154-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE

L'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., introdotto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975 n. 426, in base al quale le retribuzioni del professionista e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale, dovute per gli "ultimi due anni di prestazione", sono assistite da privilegio generale sui mobili, comporta, in caso di fallimento del debitore, che il privilegio medesimo è invocabile per tutti i crediti inerenti all'ultimo biennio dell'attività professionale, ancorché anteriori al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale (a differenza del privilegio prima contemplato dall'art. 2751 n. 5 cod. civ., da intendersi limitato all'anno antecedente la dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)