Sez. 3, Sentenza n. 12074 del 24/05/2007 (Rv. 598081 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI | Domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione - Effetti - Terzi - Fattispecie.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI
La trascrizione della domanda giudiziale, di cui all'articolo 2652, n. 6, del codice civile, non può essere sostituita da alcun equipollente, e l'omissione di tale trascrizione rende inattaccabile l'acquisto del terzo. (Nella fattispecie, è stato ritenuto che l'acquisto del diritto di garanzia da parte di una banca che aveva concesso mutuo ipotecario all'acquirente di un complesso immobiliare resistesse alla successiva annotazione della sentenza di accertamento della nullità dell'atto di compravendita dichiarata a seguito della proposizione di una domanda, antecedente alla iscrizione ipotecaria ma non trascritta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)