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Sez. 1, Sentenza n. 1095 del 20/05/1967 (Rv. 327489 - 01)

TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - DOMANDE DIRETTE A FAR DICHIARARE LA NULLITA O A FAR PRONUNCIARE L'ANNULLAMENTO DI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE - EFFETTI - TERZI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327489-01

TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - DOMANDE DIRETTE A FAR DICHIARARE LA NULLITA O A FAR PRONUNCIARE L'ANNULLAMENTO DI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE - EFFETTI - TERZI - NOZIONE.*

La disposizione dell'art. 2652, n. 6, cod. civ., riguardante l'Onere della trascrizione delle domande dirette a far dichiarare la nullita o a far pronunciare l'annullamento di Atti soggetti a trascrizione, ha lo scopo di limitare l'efficacia retroattiva e l'opponibilita della pronunzia dichiarativa della nullita, in quanto fa salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di nullita, qualora quest'ultima sia stata trascritta dopo decorsi cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato. Il verificarsi del duplice presupposto della trascrizione del titolo di acquisto e della omissione della trascrizione della domanda di dichiarazione di nullita entro il quinquennio, attribuisce pertanto sia al primo acquirente sia ad ogni altro successivo avente causa una posizione di piena tutela nei confronti della pretesa di invalidita del titolo del dante causa. La trascrizione della domanda giudiziale di cui all'art. 2652 n. 6 cod. civ. non puo essere sostituita da alcun equipollente, e l'omissione di tale trascrizione rende inattaccabile l'acquisto del terzo anche se la domanda, da trascrivere e non trascritta, sia diretta allo stesso terzo, nei confronti del quale venga chiesto che sia direttamente dichiarata efficace l'emananda pronunzia dichiarativa di nullita. I soggetti qualificati terzi nell'art. 2652 n. 6 cod. civ. sono i soggetti estranei all'atto invalido, che siano aventi causa dell'acquirente, non quelli che non siano parti del giudizio che si apre con la domanda da trascrivere. (Cfr. 3428-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)