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Sez. U, Ordinanza n. 3680 del 17/02/2010 (Rv. 611530 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA | Separazione personale dei coniugi - Cittadini di diversi Stati membri dell'UE - Giurisdizione - Criterio di collegamento - Art. 3 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 - Residenza abituale dell'attore - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611530-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA

Il giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di due diversi Stati membri dell'Unione Europea, può essere validamente instaurato nella residenza abituale della parte attrice, così come previsto nell'art. 3, n. 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2201 del 2003, anche se la domanda non sia proposta congiuntamente da entrambi i coniugi, in quanto tale criterio di collegamento è previsto in via alternativa sia in caso di domanda congiunta sia in caso di domanda proposta da una sola parte, in presenza (come nella specie) di una durata almeno annuale della residenza abituale dell'attore prima della proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)