Sez. 1, Sentenza n. 25718 del 01/12/2011 (Rv. 620711 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Corte d'appello - Competenza - Esclusione - Domanda di rivalsa - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la competenza eccezionale in unico grado attribuita al giudice dell'opposizione alla stima, indicato dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 nella corte d'appello competente per territorio, è circoscritta alla domanda di determinazione dell'indennità dovuta al proprietario del bene espropriato ed a quelle accessorie di pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno per il ritardato adempimento, ma non comprende anche la domanda - diversa ed autonoma per "petitum" e "causa petendi" - diretta a stabilire chi sia, nei rapporti interni, il soggetto che, in via di regresso, debba sopportare l'onere economico dell'indennità corrisposta all'espropriato, appartenendo il relativo giudizio al giudice di primo grado, secondo gli ordinari criteri della competenza.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)