Sez. 1, Sentenza n. 24036 del 25/11/2015 (Rv. 637817 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Domanda di rivalsa proposta, in via subordinata, dal comune nei confronti del concessionario - Inammissibilità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nel giudizio di opposizione alla stima, ex art. 19 della l. n. 865 del 1971, la domanda di rivalsa proposta in via subordinata dal comune nei confronti del concessionario, da cui il primo pretenda di essere garantito sulla base della convenzione, è inammissibile, introducendo questioni estranee alla determinazione dell'indennità di espropriazione, riconducibili nell'alveo della cd. garanzia impropria ed il cui esame è idoneo a compromettere la celerità di detto giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)