Sez. U, Sentenza n. 21890 del 15/10/2009 (Rv. 609427 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Imposta sulla pubblicità - Controversie - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza in via esclusiva, ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel testo originario - Azione di mero accertamento negativo del debito d'imposta - Rilevanza ai fini della devoluzione della controversia al giudice ordinario - Esclusione - Proposizione dell'azione dinanzi alle commissioni tributarie - Improponibilità assoluta della domanda - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Le controversie concernenti l'imposta sulla pubblicità sono devolute, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (anche nel testo originario, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), alla giurisdizione delle commissioni tributarie, essendo i tributi comunali espressamente contemplati nel comma primo, lett. h), del citato art. 2. Qualora, poi, l'azione del contribuente, anziché essere esercitata - ai sensi dell'art. 19 del menzionato d.lgs. n. 546 del 1992 - mediante l'impugnazione di specifici atti impositivi o di riscossione (o di determinati atti di rifiuto), abbia ad oggetto il mero accertamento negativo del debito d'imposta, ciò non comporta, dato il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria, l'attribuzione, in via residuale, della controversia al giudice ordinario, ma dà luogo soltanto ad una dichiarazione di improponibilità assoluta della domanda proposta dinanzi al giudice tributario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)