Sez. U, Sentenza n. 8273 del 31/03/2008 (Rv. 602482 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Imposta di pubblicità - Ingiunzione di pagamento - Controversia relativa - Atto di esecuzione forzata - Esclusione - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
L'opposizione proposta dal destinatario dell'ingiunzione, con la quale il concessionario del servizio abbia richiesto il pagamento dell'imposta di pubblicità - costituendo tale ingiunzione non un atto di esecuzione, bensì un atto prodromico alla medesima, ed essendo l'opposizione volta a contestare la pretesa tributaria - è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, sia in base alla formulazione originaria dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sia nella versione introdotta dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo la quale il giudice tributario ha giurisdizione sulle controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, ivi compresi i tributi comunali tra i quali rientra l'imposta di pubblicità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)