Sez. 3, Sentenza n. 10990 del 14/07/2003 (Rv. 565017 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI CREDITI - IN GENERE | Certificato cumulativo di fondo comune di investimento - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Credito - Configurabilità - Conseguenze - Costituzione di pegno ex art. 2800 cod. civ. - Legittimità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI CREDITI - IN GENERE
La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in mancanza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce un credito e non un titolo di credito nei confronti del fondo stesso, giacché il certificato cumulativo non incorpora il diritto alla prestazione, né può circolare limitatamente ad uno dei soggetti partecipanti al fondo, e l'investitore acquisisce soltanto un diritto di credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione. Pertanto, deve ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo secondo la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 del codice civile.
Riferimenti normativi: Legge 23/03/1983 num. 77 art. 3, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36, Cod. Civ. art. 2800
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)