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Sez. 1, Sentenza n. 16605 del 15/07/2010 (Rv. 614460 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI CREDITI - IN GENERE | Fondi comuni di investimento - Natura giuridica - Soggettività giuridica autonoma - Esclusione - Patrimoni separati della società promotrice o di gestione - Configurabilità - Acquisti nell'interesse del fondo - Titolarità formale e legittimazione ad agire - Società promotrice o di gestione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614460-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI CREDITI - IN GENERE

I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d. lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36, Legge 23/03/1983 num. 77, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)