Sez. L, Sentenza n. 3396 del 22/05/1980 (Rv. 407209 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRINCIPIO DELLA RIVALUTAZIONE - DIVERSO REGOLAMENTO CONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITA PER DANNI DA RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - CUMULABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL PAGAMENTO DI INTERESSI AL TASSO DI SCONTO UFFICIALE IN AGGIUNTA AGLI INTERESSI LEGALI NEL CASO DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - LIQUIDAZIONE DI QUANTO DOVUTO AL LAVORATORE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRINCIPIO DELLA RIVALUTAZIONE - DIVERSO REGOLAMENTO CONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITA PER DANNI DA RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - CUMULABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL PAGAMENTO DI INTERESSI AL TASSO DI SCONTO UFFICIALE IN AGGIUNTA AGLI INTERESSI LEGALI NEL CASO DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - LIQUIDAZIONE DI QUANTO DOVUTO AL LAVORATORE - CRITERI.*
Il principio della rivalutazione monetaria di cui all'art 429 comma terzo cod proc civ non e cumulabile con un eventuale diverso regolamento contrattuale (collettivo o individuale) della responsabilita per danni da ritardo nell'adempimento, ma opera nei soli limiti in cui gli effetti del rimedio negoziale si diversifichino per difetto da quelli del rimedio legale. Pertanto, in presenza di un contratto collettivo che prevede, per il ritardo nell'adempimento dei crediti di lavoro, il pagamento, in aggiunta agli interessi legali, di interessi calcolati al tasso di sconto ufficiale, il giudice deve rivalutare, ai sensi dell'art 429 cod proc civ e dell'art 150 disp att cod proc civ, i crediti accertati, calcolare sull'intera sorte rivalutata gli interessi legali, paragonare il trattamento complessivo da cio risultante con il trattamento degli interessi effettuato secondo la previsione contrattuale, attribuendo al lavoratore quanto spettantegli secondo il trattamento risultante per lui piu vantaggioso. (V 3400/79, mass n 399822).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)