diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3400 del 16/06/1979 (Rv. 399822 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CUMULO CON GLI INTERESSI MORATORI - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DEI SOLI INTERESSI EX ART 1224 COD CIV - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART 429 COD PROC CIV, IN QUANTO RITENUTO PIU FAVOREVOLE.*
Stato
decisa il 1979-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399822-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CUMULO CON GLI INTERESSI MORATORI - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DEI SOLI INTERESSI EX ART 1224 COD CIV - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART 429 COD PROC CIV, IN QUANTO RITENUTO PIU FAVOREVOLE.*

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento dell'Obbligo della retribuzione da parte del datore di lavoro, deve escludersi che il dipendente abbia il diritto di cumulare il risarcimento del danno per la diminuzione del valore del suo credito, di cui all'art 429, comma terzo cod proc civ, e gli interessi moratori, a norma dello art 1224 cod civ, in quanto la confluenza verso il medesimo obbiettivo delle discipline contenute nelle due citate Disposizioni, da luogo a un rapporto di alternativita che, in considerazione del motivo che ha determinato il legislatore a prevedere con l'art 429 citato la specifica tutela dei crediti di lavoro, si risolve applicando la disciplina convenzionale (art 1224 cod civ) nel solo caso in cui essa risulti piu favorevole per il prestatore d'opera. (nella specie, la S C alla stregua del principio di cui in massima, ha ritenuto che il tribunale aveva correttamente liquidato il credito in base all'art 429, terzo comma cod proc civ, avendo accertato che l'art 68 del contratto collettivo degli edili 11 aprile 1976, prevedeva un trattamento meno favorevole per il lavoratore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)