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Sez. L, Sentenza n. 3268 del 11/07/1989 (Rv. 463343 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - INCLUSIONE NELLA NORMALE RETRIBUZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463343-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - INCLUSIONE NELLA NORMALE RETRIBUZIONE - CONSEGUENZE.*

Il lavoro notturno svolto secondo regolari turni periodici - per il quale l'art. 2108 cod. civ., a differenza che per il lavoro notturno occasionale, non prevede che il datore di lavoro sia tenuto ad erogare alcuna maggiorazione della retribuzione - rappresenta lavoro normale stante l'ordinarietà della prestazione notturna. Pertanto, l'eventuale maggiorazione prevista dal contratto, collettivo od individuale, quale compenso per la maggiore penosità di tale tipo di prestazione non costituisce un compenso accidentale relativo a prestazioni svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo, ma si ingloba e si identifica con la normale retribuzione, in base alla quale debbono essere calcolati, per legge o secondo la disciplina collettiva, determinati istituti indiretti. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha cassato l'impugnata sentenza, che, con riguardo a rapporti di lavoro soggetti alla disciplina collettiva dell'industria metalmeccanica privata, aveva escluso la computabilità del compenso per lavoro notturno ai fini del trattamento per malattia, infortuni e festività). (Conf 2867/88, mass n 458461).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)