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Sez. L, Sentenza n. 2867 del 11/04/1988 (Rv. 458461 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO NOTTURNO SVOLTO SECONDO REGOLARI TURNI PERIODICI - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PREVISTA COME TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE DAL CONTRATTO COLLETTIVO O INDIVIDUALE - IDENTIFICAZIONE CON LE NORMALI RETRIBUZIONI - CONSEGUENZA - COMPUTO AI FINI DELLE FERIE, DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ, DELLE FESTIVITÀ E DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA EX ART. 19 SEZ. C DEL CCNL 14 LUGLIO 1979 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458461-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO NOTTURNO SVOLTO SECONDO REGOLARI TURNI PERIODICI - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PREVISTA COME TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE DAL CONTRATTO COLLETTIVO O INDIVIDUALE - IDENTIFICAZIONE CON LE NORMALI RETRIBUZIONI - CONSEGUENZA - COMPUTO AI FINI DELLE FERIE, DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ, DELLE FESTIVITÀ E DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA EX ART. 19 SEZ. C DEL CCNL 14 LUGLIO 1979 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA - AMMISSIBILITÀ.*

Il lavoro notturno svolto secondo regolari turni periodici - per il quale l'art. 2108 cod. civ. a differenza del lavoro notturno occasionale, non prevede che il datore di lavoro sia tenuto ad erogare alcuna maggiorazione della retribuzione - rappresenta lavoro normale in quanto svolto sistematicamente in luogo di quello diurno; pertanto l'eventuale maggiorazione prevista (come trattamento di miglior favore) dal contratto collettivo od individuale quale compenso per la maggiore penosità di tale tipo di prestazione non costituisce un compenso accidentale relativo a prestazioni svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo, ma si ingloba e si identifica con la normale retribuzione; consegue che essa deve essere computata ai fini delle ferie (per le quali al lavoratore è assicurato ex art. 36, terzo comma, cost. Una retribuzione non inferiore a quella complessiva in concreto normalmente corrispostagli durante l'anno), della tredicesima mensilità (che - ex art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con DPR 28 luglio 1960 n. 1070 - deve essere liquidata sulla base della retribuzione globale di fatto), delle festività (per le quali l'art. 5 legge n. 260 del 1949 contempla una nozione di retribuzione giornaliera come omnicomprensiva di ogni emolumento retributivo), nonché dell'indennità di malattia (prevista dall'art. 19, sez. C, C.C.n.L. 16 luglio 1979 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, che fa riferimento alla "retribuzione normale"). (V 5748/86, mass n 448212); (Conf 8941/87, mass n 456259; (Conf 8849/87, mass n 456206; (Conf 8448/87, mass n 455986; (Conf 7699/87, mass n 455573; (Conf 7248/87, mass n 455357).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)