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Sez. 3, Sentenza n. 12016 del 16/10/1998 Ud. (dep. 20/11/1998) Rv. 211765 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE | Ricerche - Effettuazione in tutti i luoghi indicati nella norma - Necessità - Luogo di esercizio dell'attività lavorativa -Sede dell'impresa, nel caso di imputato esercente attività imprenditoriale - Vi rientra.
Stato
decisa il 1998-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211765-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE

Ai fini dell'emanazione del decreto di irreperibilità dell'imputato, le ricerche previste dall'art.159 c.p.p.debbono essere eseguite, cumulativamente e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati in detta disposizione, ivi compreso, quando trattisi di soggetto esercente attività imprenditoriale, il luogo in cui ha sede l'impresa, rientrando anche la detta attività nella nozione di "attività lavorativa" cui la norma fa riferimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)