Sez. 5, Sentenza n. 33070 del 20/04/2005 Cc. (dep. 12/09/2005) Rv. 232328 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - irreperibile | Dimora solo temporanea od occasionale - Luogo in cui devono effettuarsi le ricerche ai fini del decreto di irreperibilità - Ragioni.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - irreperibile
In tema di notificazioni all'imputato irreperibile (art. 159 cod. proc. pen.), la dimora meramente temporanea od occasionale rientra nel novero dei luoghi in cui debbono essere svolte le ricerche al fine dell'adozione del decreto di irreperibilità; ne deriva che lo svolgimento di dette ricerche non è affatto subordinato all'esistenza di una dimora stabile, in quanto il legislatore, con la minuziosa indicazione dei luoghi indicati nell'art. 159 succitato, ha voluto che la dichiarazione di irreperibilità sia preceduta da ricerche effettive - e non da mere richieste anagrafiche - in tutti i luoghi in cui sussista la possibilità di rintracciare l'imputato, senza lasciare nulla di intentato a tal fine. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto l'illegittimità dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto di irreperibilità, sulla base del presupposto che le ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen. non dovessero svolgersi presso il centro di accoglienza in cui per un periodo limitato di tempo era stato ricoverato l'imputato, trattandosi di dimora solo temporanea).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)