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Sez. 5, Sentenza n. 2518 del 06/11/1995 Cc. (dep. 13/12/1995) Rv. 203587 - 01

Reato - Reato permanente | Associazione di stampo mafioso - Interruzione della permanenza per il singolo imputato - Decreto di rinvio a giudizio - Sussistenza - Regione - Ulteriore attività di partecipazione - Integrazione di altro fatto - reato - Adozione di altro provvedimento cautelare - Legittimità - Violazione dell'art. 297, terzo comma cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203587-01

Reato - Reato permanente

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la condotta criminosa addebitata al singolo imputato, è quella cristallizzata nel decreto che dispone il rinvio a giudizio, che ne interrompe la permanenza. Pertanto, la successiva condotta di partecipazione alla "societas sceleris", integra un fatto-reato diverso, in ordine al quale è consentita l'adozione di altro provvedimento cautelare, senza che sia violato l'art. 297, terzo comma cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)