Sez. 6, Sentenza n. 25161 del 07/02/2008 Cc. (dep. 19/06/2008) Rv. 240319 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Relative ad uno stesso fatto qualificato come reato permanente - Decorrenza dei termini dalla prima ordinanza custodiale - Sussistenza - Data di cessazione della permanenza - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema d'associazione per delinquere.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, la regola della retrodatazione, di cui all'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen., si applica anche in presenza di un reato permanente quando le ordinanze siano emesse per il medesimo fatto, non rilevando la diversa data di cessazione della permanenza indicata nei rispettivi capi d'imputazione (fattispecie in tema d'associazione per delinquere).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)