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Sez. 1, Sentenza n. 2744 del 09/06/2016 Ud. (dep. 20/01/2017) Rv. 269408 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Art. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 - Mancata previsione di un sistema di verifica periodica dei presupposti limitativi della libertà di circolazione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt.16 e 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269408-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per contrasto con gli artt.16 e 117 Cost. - quest'ultimo con riferimento all'obbligo dello Stato di interpretare le norme interne conformemente ai principi enucleati dalla CEDU - in relazione alla mancata previsione di un sistema di verifica periodica statuale in ordine ai presupposti limitativi della libertà di circolazione, in quanto, da un lato, la limitazione imposta al cittadino con il foglio di via obbligatorio trova fondamento in una legge emanata nel rispetto della Costituzione, la quale, proprio con il richiamato art. 16, ha garantito la libertà di circolazione e soggiorno del cittadino facendo salve le limitazioni stabilite in via generale per motivi di sanità e sicurezza dalla legge, che può demandare all'autorità amministrativa l'accertamento del pericolo per la sanità e la sicurezza dei singoli individui, conferendole i necessari poteri valutativi; dall'altro, i principi stabiliti dalla CEDU in ordine ai diritti fondamentali della persona risultano salvaguardati dalla previsione dell'obbligo di motivazione del provvedimento del questore e dalla fissazione di un limite temporale al divieto di ritornare nel luogo di residenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2, Costituzione art. 16, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)