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Sez. 6, Sentenza n. 3321 del 04/11/1989 Ud. (dep. 08/03/1990) Rv. 183602 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGE - SICUREZZA PUBBLICA - LIMITAZIONE DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1989-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183602-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGE - SICUREZZA PUBBLICA - LIMITAZIONE DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 per contrasto con l'art. 16 della Costituzione è manifestamente infondata, in quanto la limitazione imposta al cittadino con il foglio di via obbligatorio trova il suo fondamento in una legge che è stata emanata nel rispetto della Costituzione la quale, proprio con il richiamato art. 16, ha garantito la libertà di circolazione e soggiorno del cittadino, salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. (Conf mass n 131125).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)