Sez. 5, Sentenza n. 4221 del 24/02/2006 (Rv. 587315 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Determinazione del valore iniziale degli immobili - Criteri di valutazione - Rinvio all'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 in tema di imposta di registro - Criteri paraordinati e non subordinati o residuali - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di INVIM, l'art. 6, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 rinvia per la determinazione del valore iniziale degli immobili, allorché non sia possibile far riferimento a valori dichiarati o accertati all'epoca della loro acquisizione ai fini dell'imposta proporzionale di registro, o dell'imposta di successione, o dell'IVA, ai valori venali determinati secondo le norme relative all'imposta di registro e, quindi, secondo l'art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, norma che fa riferimento: ai valori risultanti dai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni; al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili; "ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni". Tali criteri di valutazione sono assolutamente pariordinati, nulla autorizzando a ritenere il terzo residuale e subordinato alla oggettiva impossibilità di ricorrere ai parametri oggettivi di cui ai precedenti criteri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto del tutto legittimo l'avviso di rettifica in contestazione, con il quale l'Ufficio aveva desunto il valore iniziale dei cespiti dal loro valore finale, risultante al 31 ottobre 1991, applicando una percentuale di riduzione pari al tasso di inflazione registratosi nel periodo corrente tra l'anno della loro costruzione ad opera della stessa società tassata e l'indicata data di riferimento).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 com. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)