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Sez. 5, Sentenza n. 2951 del 10/02/2006 (Rv. 587065 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Accertamento in rettifica - Criteri fissati dall'art. 51, terzo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Alternatività - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587065-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE

In tema di imposta di registro e di INVIM, deve escludersi che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, terzo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - là dove prevede che l'ufficio, ai fini della rettifica del valore dei beni immobili, può fare ricorso a vari parametri, "nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni" - , si configuri un criterio di valutazione non autonomo (alternativo agli altri e idoneo, al pari di essi, a sorreggere l'accertamento), ma semplicemente integrativo rispetto agli altri due criteri in precedenza contemplati dalla norma (il criterio comparativo e quello del reddito). A tal riguardo, l'interposizione della congiunzione "nonché" non presenta, di per sé, alcuna caratteristica lessicale decisiva, posto che alla menzionata congiunzione non è estraneo il significato di "e anche".

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)