Sez. 2, Sentenza n. 1233 del 26/02/1982 (Rv. 419111 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO PER L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO PER L'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
La richiesta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, da parte del contraente convenuto per l'esecuzione del contratto medesimo, integra una domanda riconvenzionale, non una semplice eccezione, in quanto è diretta al conseguimento di una pronuncia esorbitante dal mero rigetto della domanda attrice, e, pertanto, non può essere proposta per la prima volta in grado d'appello. (V 2218/78, mass n 391609).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)