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Sez. 2, Sentenza n. 3321 del 06/04/1987 (Rv. 452373 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452373-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

La richiesta, da parte del contraente convenuto per l'esecuzione del contratto di risoluzione del contratto stesso per eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia esorbitante dal mero rigetto della domanda principale, può essere proposta solo con domanda ed incontra, pertanto, il divieto del "novum" in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., a differenza della deduzione di Invalidità del contratto, la quale, invece, ben può essere avanzata in via di eccezione riconvenzionale al limitato fine di contrastare la pretesa avversaria. (V 2218/78, mass n 391609; (Conf 2926/86, mass n 445947; (Conf 1233/82, mass n 419111).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1433, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)