Sez. 5 - , Ordinanza n. 16793 del 07/07/2017 (Rv. 644889 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Classificazione - Rilevanza anche per le annualità pregresse - Diritto al rimborso - Irrilevanza del versamento dell’imposta in base ai valori di bilancio.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, la classificazione catastale di immobili posseduti da imprese, sino a quel momento tassati sulla base del valore indicato in bilancio, consente, nella vigenza dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, la riliquidazione dell’imposta dovuta sugli anni pregressi, con diritto del contribuente al rimborso in tutte le ipotesi di versamento di somme non dovute, essendo irrilevante il pregresso adempimento degli obblighi impositivi in base ai valori contabili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)