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Sez. 5, Sentenza n. 5109 del 09/03/2005 (Rv. 580224 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Somme versate in eccedenza - Diritto del contribuente al rimborso - Limitazione al solo caso, espressamente richiamato dall'art. 11, comma primo, del D.Lgs. n. 504 del 1992, di versamento in base a valore provvisoriamente determinato con riguardo a rendita di fabbricati similari - Esclusione - Diritto al rimborso in ogni ipotesi di pagamento indebito - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580224-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), in base al principio generale secondo il quale ogni pagamento indebito legittima una richiesta di restituzione, il contribuente ha diritto al rimborso in tutte le ipotesi di versamento di somme non dovute, senza che, in contrario, assuma rilievo il fatto che l'art. 11, comma primo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, preveda il rimborso nella sola ipotesi - disciplinata dall'art. 5, comma quarto, dello stesso D.Lgs - di pagamento dell'imposta effettuato sulla base del valore dell'immobile provvisoriamente determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari, atteso che il citato art. 11 attiene esclusivamente all'obbligo del comune di provvedere d'ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)