Sez. L, Sentenza n. 5939 del 13/06/1998 (Rv. 516466 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Regolamentazione nazionale per i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali - Natura di normativa collettiva - Sussistenza - Conseguenze - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 11 della suddetta regolamentazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
La regolamentazione nazionale per i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali ha natura di normativa collettiva e pertanto l'interpretazione delle relative disposizioni, di competenza del giudice di merito, è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione di canoni ermeneutici o vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'art. 11 della suddetta regolamentazione fosse riferibile ai soli criteri di mobilità temporanea, ossia di passaggio da una categoria all'altra, e non ai criteri di mobilità definitiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)