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Sez. L, Sentenza n. 7498 del 13/12/1986 (Rv. 449537 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA E INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - CUMULABILITÀ - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE ORDINARIA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449537-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA E INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - CUMULABILITÀ - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE ORDINARIA - ESTENSIONE.*

Il diritto del lavoratore all'indennità di malattia sorge nel momento in cui l'integrazione salariale viene a cessare, perché le due prestazioni non possono essere cumulate e l'integrazione salariale sostituisce, fino a che è erogata, il trattamento di malattia. Ciò vale sia per l'integrazione straordinaria sia per l'integrazione ordinaria per sospensione dell'attività produttiva, giacché, pur disponendo l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che il trattamento d'integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia in riferimento soltanto alla cassa integrazione straordinaria, mentre l'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164 non contiene, per la cassa integrazione ordinaria, analoga disposizione, quando l'intervento ordinario della cassa sia relativo non già alla mera contrazione dell'attività produttiva ma alla sospensione della stessa attività, sussiste una piena identità di ratio, che consente di estendere a quest'ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria, e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia nonché l'eventuale integrazione contrattualmente prevista. (V 91/86, mass n 443743; (V 4937/84, mass n 436817).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)