Sez. L, Sentenza n. 91 del 10/01/1986 (Rv. 443743 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DAL LAVORO DI UN OPERAIO DELL'INDUSTRIA CON IL BENEFICIO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - EFFETTI - TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE IN CASO DI MALATTIA - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DAL LAVORO DI UN OPERAIO DELL'INDUSTRIA CON IL BENEFICIO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - EFFETTI - TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE IN CASO DI MALATTIA - PERSISTENZA.*
Avendo l'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e l'art. 6 della legge 6 agosto 1975 n. 427 espressamente equiparato, ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa, la sospensione dal lavoro di un operaio dell'industria con il beneficio del trattamento di integrazione salariale non determina la sospensione del rapporto, quale considerata dagli artt. 7 e 30 C.C.n.L. 3 gennaio 1939 relativo al trattamento mutualistico di malattia degli operai dell'industria (norme che limitano a due mesi l'erogazione dell'indennità di malattia). Pertanto, in caso di malattia, il lavoratore sospeso conserva il trattamento di integrazione salariale nei limiti di durata del provvedimento di concessione del beneficio. (V 2612/84, mass n 434626; (Conf 2492/84, mass n 434505).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)