Sez. 1, Sentenza n. 398 del 14/01/1993 (Rv. 480270 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita | Contratto preliminare - Scioglimento - Curatore - Opzione - Esercizio - Termine e forma.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita
In tema di fallimento, la facoltà del curatore di optare per lo scioglimento del contratto preliminare ai sensi dell'art. 72, quarto comma, legge fallimentare, ancorché sia pendente il giudizio ex art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario acquirente prima della dichiarazione di fallimento del venditore, non è soggetta a termini particolari, né esige, per esprimersi, formalità particolari, essendo sufficiente che la scelta si manifesti in qualsiasi modo, anche per "facta concludentia".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72 com. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)