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Sez. U, Sentenza n. 239 del 14/04/1999 (Rv. 525321 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di vendita di un bene stipulato dal fallito - Pendenza del giudizio ex art. 2932 cod. civ. instaurato dal promissario compratore - Pronuncia di sentenza traslativa non ancora passata in giudicato - Facoltà di scelta del curatore ex art. 72 comma quarto della legge fall. - Sussistenza - Momento di preclusione - Passaggio in giudicato della sentenza - Formalità di esercizio della scelta - Azione di impugnativa contrattuale esercitabile soltanto in via giudiziale - Configurabilità - Esclusione - Possibilità di esercizio stragiudiziale - Sussistenza - Anche in pendenza del giudizio in sede di legittimità.
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525321-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

Nel caso di pendenza del giudizio ex art. 2932 cod. civ. il curatore fallimentare conserva la facoltà di scelta tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare, con cui il fallito aveva promesso in vendita un bene, fino al passaggio in giudicato della sentenza traslativa della proprietà pronunciata ai sensi di detta norma, poiché l'art. 72 quarto comma considera come evento preclusivo di tale facoltà di scelta il passaggio della cosa in proprietà al compratore ed a tale evento non può essere assimilato l'effetto processuale che produce la sentenza di trasferimento, ove sia stata pronunciata e non sia ancora passata in cosa giudicata. L'esercizio della facoltà di scelta del curatore non richiede forme particolari e può avvenire anche per "facta concludentia" e, qualora si indirizzi per lo scioglimento del contratto non si caratterizza come espressione di un'azione di impugnativa negoziale da esercitarsi esclusivamente nel processo, con la conseguenza che la volontà di scioglimento del contratto ben può essere manifestata dal curatore fuori del processo, in via stragiudiziale, specie allorquando non sia possibile la sua manifestazione nel processo, come nel caso di pendenza del giudizio ex art. 2932 cod. civ. in sede di legittimità, in ragione dei limiti propri del giudizio in quella sede.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)