Sez. L, Sentenza n. 9485 del 13/06/2003 (Rv. 564222 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Validità ed efficacia - Conoscenza dell'atto - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di accertamento di obbligazione contributiva previdenziale.
ATTI AMMINISTRATIVI - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
In tema di validità ed efficacia dell'atto amministrativo, non trova applicazione il disposto dell'art 1334 cod. civ. a tenore del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, valendo, di regola, il principio opposto, secondo cui l'effetto innovativo dell'esercizio unilaterale del potere produce effetto senza bisogno di comunicazione al destinatario. Ne consegue che nel giudizio volto all'accertamento dell'inesistenza di un'obbligazione contributiva previdenziale non ha rilevanza la mancata conoscenza, da parte del destinatario della pretesa, del decreto ministeriale che abbia incrementato la misura della contribuzione. (Nella specie, nell'enunziare il principio surriferito, la S.C. ha precisato che non veniva in considerazione una fattispecie di illecito amministrativo, in ordine al quale la mancata conoscenza del precetto avrebbe potuto rilevare, ai sensi dell'art. 3 della legge 689 del 1991, anche in relazione all'art. 5 cod. pen.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 23/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)