Sez. 1, Sentenza n. 5904 del 23/04/2002 (Rv. 553949 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA | Termini di inizio e di ultimazione dei lavori - Decreto di proroga - Carattere recettizio - Esclusione - Efficacia al momento della relativa adozione - Sussistenza - Disciplina legislativa della Regione Friuli - Venezia Giulia.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA
Le norme regolatrici del procedimento di espropriazione non prevedono alcun onere di comunicazione o notificazione del decreto di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori; ne consegue che tale decreto, in mancanza di una espressa previsione di legge che ne preveda il carattere recettizio, produce i suoi effetti immediatamente, al momento dell'emissione da parte dell'organo competente, senza che, per la relativa efficacia, ne sia necessaria la conoscenza da parte del proprietario del fondo oggetto della procedura espropriativa. (Principio espresso con riferimento alla disciplina dettata dalla Regione Friuli - Venezia Giulia dagli artt. 22 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 e 18 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 24/07/1982 num. 45 art. 22, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 31/10/1986 num. 46 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)