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Sez. 3, Sentenza n. 2264 del 07/07/1972 (Rv. 359594 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AMICHEVOLE - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359594-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AMICHEVOLE - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE - APPLICABILITA.*

Nel trasporto amichevole o di cortesia, previsto dagli artt 949 e 41 4 cod nav non e configurabile una responsabilita contrattuale. Rispetto ad esso trova applicazione il precetto del neminem laedere con la particolare limitazione, stabilita negli articoli predetti, per cui il vettore risponde solo del danno cagionato da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti. (V 2286'68 mass n 334577).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 414, Cod. Navig. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)